Art. 1.

      1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

          «7-bis) il tabacco e i prodotti da esso ottenuti; la nicotina, i suoi analoghi naturali e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

          7-ter) l'alcool, i prodotti da esso ottenuti, i suoi analoghi naturali e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico».